(*) La rendita da indicare
é quella in vigore il 1° gennaio 2007 senza la
rivalutazione del 5%
(**) L’imposta è ridotta del 50% per fabbricati inagibili,
previa presentazione della documentazione dell’ufficio tecnico
o dichiarazione resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000
n.445. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli
immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi
tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento
degli edifici.
(***) Dall’imposta dovuta per l’anno 2007 si può dedurre
una quota pari a euro 232,41 a titolo di detrazione per
l’abitazione principale. Tale detrazione è concessa per
l’abitazione adibita a dimora abituale dal proprietario
o dal titolare del diritto reale. In caso di più contribuenti
dimoranti la detrazione va suddivisa in parti uguali tra
loro indipendentemente dalla quota di proprietà.
Qualora la detrazione sia superiore all’importo dovuto per
l’abitazione principale, la differenza della stessa può
essere defalcata dall’importo dovuto per le pertinenze.
(****) Per esigenze di semplificazione si è limitato
il numero delle pertinenze a tre, qualora però si avessero
più pertinenze si dovrebbe impostare un nuovo calcolo solo
per le pertinenze ulteriori e l'imponibile andrebbe aggiunto
al primo.
IMPORTANTE: inserire i valori senza separatore
delle migliaia
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