Riscaldamento

I periodi di esercizio degli impianti di riscaldamento degli edifici vengono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg).

A norma dell’articolo 4 del regolamento, l’esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito a Merano (zona climatica E) soltanto a partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile dell'anno successivo fino a 14 ore giornaliere, salvo che a fronte di un clima particolarmente freddo non venga concessa la deroga con ordinanza del sindaco ai sensi dell’articolo 5.

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